Del. 223/2016/R/gas |
ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
b. i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it. |
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Condizioni Assicurative |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE n. 65/150580408 (RCT) n. 44/150580608 (Incendio) n. 77/150580871 (Infortuni)
Periodo di validità : dalle ore 00:00 del 1 gennaio 2017 alle ore 00:00 del 1 gennaio 2021 Società titolare della polizza: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Contraente della Polizza in nome proprio a beneficio degli utenti: Comitato Italiano Gas |
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Estratto polizza assicurativa |
La polizza, come le precedenti, "ha per oggetto l'assicurazione per gli infortuni, per i danni materiali a beni immobili e/o Cose e per tutte le conseguenze della Responsabilità Civile derivanti agli Assicurati in seguito a sinistri che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas da qualsiasi evento occasionate, che si manifestano mediante incendio, scoppio ed esplosione. Si intendono compresi gli infortuni per casi d'intossicazione e asfissia comunque provocati da gas, monossido di carbonio etc." (Articolo 1 della polizza).
In sostanza la polizza copre tutti i danni a beni mobili e/o immobili e alla salute, a qualsiasi titolo provocati e da chiunque subiti, che abbiano origine a valle del punto di riconsegna (in genere il contatore gas) su utenze servite a mezzo di reti di trasporto o distribuzione, anche se determinati da suicidio o tentato suicidio.
In particolare la nuova polizza in vigore per il periodo 2017-2020, contiene alcune novità di interesse per gli utenti assicurati:
- La durata della copertura assicurativa è stata estesa da tre a quattro anni: la nuova polizza avrà effetto dal 1° gennaio 2017 e terminerà al 31 dicembre 2020.
- Il costo per Utente della copertura assicurativa è stato ridotto a euro 0,5950 per Utente all'anno (0,6375 il valore precedente).
- Sono stati considerevolmente aumentati i massimali previsti per la sezione incendio a euro 501mila per ogni sinistro (euro 180mila in precedenza) per danni a immobili e a euro 150mila (euro 80mila in precedenza) per danni a cose.
- Sono stati altresì aumentati i massimali della sezione infortuni fino a euro 301mila (euro 210mila in precedenza) per il caso di morte o invalidità permanente totale.
- E' stato previsto sia per la sezione Responsabilità Civile verso Terzi, sia per la sezione Incendio, che le garanzie prestate dalla polizza saranno operanti indipendentemente dall'esistenza di altre polizze stipulate per il medesimo rischio. La Società si farà quindi carico di liquidare i danni nei tempi e nei modi previsti dal contratto, fatta salva la facoltà di regresso verso gli altri assicuratori, garantita dal Codice Civile.
- E' stato previsto per la sezione Incendio che la richiesta di erogazione di un anticipo inoltrata dall'Utente assicurato obbliga la Società al pagamento in favore del richiedente di un acconto nei termini previsti anche qualora ricorrano gli impedimenti indicati nel contratto.
- E' stato confermato, a parità di condizioni, per la sezione infortuni, il rimborso delle spese mediche eventualmente sostenute dagli assicurati con un massimale di euro 8mila, nonchè la diaria giornaliera per inabilità temporanea.
- E' stato confermato il riconoscimento di un rimborso dei costi di alloggio sostitutivo con un massimale pari a euro 50mila per ogni sinistro e per ogni alloggio resosi inagibile a causa del sinistro medesimo.
- Sono state confermate le clausole di profit-sharing tra Società e Contraente per la sezione incendio e infortuni con riconoscimento del 100% del margine residuo in favore della Contraente. In tal modo si determinerà , come avvenuto negli ultimi anni, una ulteriore riduzione del premio riconosciuto alla Compagnia di Assicurazione.
- E' stata mantenuta la clausola di recesso unilaterale in favore della sola Contraente.
MASSIMALI/CAPITALI/LIMITI DI INDENNIZZO PREVISTI DALLA POLIZZA VALIDA DAL 1.1.2017 AL 31.12.2020 |
Sezione A |
Responsabilità Civile verso Terzi |
A1. Euro 11.000.000,00 (euro undici milioni) per ogni sinistro per danni a persone e/o beni immobili e/o cose anche se appartenenti a più persone, per tutte le utenze coperte dalla presente polizza, con la sola precisazione di cui al punto seguente. Con riferimento alle sole utenze di cui al punto "3" della definizione "v. Utenze Assicurate", il predetto massimale di Euro 11.000.000,00, si deve intendere come esposizione massima in aggregato annuale per tutti gli eventuali sinistri occorsi sull'insieme delle sole utenze di cui si tratta. In caso di supero dell'esposizione massima aggregata annua, la liquidazione dei risarcimenti avverrà con ripartizione pro-quota. |
Sezione B |
Incendio |
B1. Euro 501.000,00 (euro cinquecentounomila) per ogni sinistro per danni a immobili o porzione degli stessi. B2. Euro 150.000,00 (euro centocinquantamila) per ogni sinistro per danni a cose. B3. Euro 25.000,00 per maggiori costi di alloggio sostitutivo per ogni sinistro per ogni alloggio resosi inagibile a causa del sinistro, ex Articolo 33. |
Sezione C |
Infortuni |
C1. Euro 301.000,00 (euro trecentounomila) per il caso Morte. C2. Euro 301.000,00 (euro trecentounomila) per il caso di Invalidità Permanente Totale. C3. Euro 8.000 (euro ottomila) per rimborso spese mediche per ogni Assicurato per ogni sinistro ex Articolo 45. C4. Euro 250/die per il caso di Inabilità Temporanea per ogni Assicurato per ogni sinistro ex Articolo 44. Con riferimento alle sole utenze di cui al punto "3" della definizione "v. Utenze Assicurate", sarà operante un limite catastrofale annuo di Euro 10.000.000,00 (euro dieci milioni) per tutti gli eventuali sinistri occorsi sull'insieme delle sole utenze di cui si tratta. In caso di supero di tale limite, gli indennizzi saranno erogati con ripartizione pro-quota. E' convenuto altresì che nel caso di sinistri a utenze di tipo "c)" della definizione "u. Utenze Assicurate", si intendono esclusi dalla copertura i soggetti non qualificabili come utilizzatori diretti dell'utenza (degenti, allievi, detenuti, ecc.). | |
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Informazioni ai Clienti Finali |
Per le informazioni relative alla copertura assicurativa è attivo il numero verde dello Sportello del Consumatore dell'Acquirente Unico 8 0 0 1 6 6 6 5 4
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MODULO Denuncia sinistro |
Per assistenza sulla compilazione del modulo di denuncia di sinistro (MDS), per ricevere informazioni sullo stato di una pratica assicurativa aperta a seguito di una precedente denuncia di sinistro o per l’inoltro di reclami sull’andamento dell’iter di liquidazione dei danni è attivo il Numero Verde CIG 8 0 0 9 2 9 2 8 6.
Il numero verde CIG è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 16,30 (il servizio viene sospeso in alcuni periodi dell'anno, generalmente coincidenti con periodi di festività o vacanza)
Le richieste di assistenza per la compilazione del Modulo di denuncia di sinistro o di informazioni sullo stato delle pratiche aperte possono essere inviate anche a mezzo di posta elettronica all’indirizzo assigas@cig.it o via fax al numero 02.72001646 |
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